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Concorrenza sleale: quali articoli regolano il reato e come difendersi?

La concorrenza sleale rappresenta un serio problema per le aziende perché va a colpire quelli che sono i segni distintivi dell’imprenditore, ovvero tutto l’insieme di elementi tra cui insegna e marchio che lo rendono immediatamente distinguibile sul mercato.

La tutela contro la concorrenza sleale in Italia

L’idea di proteggere le aziende da tentativi di concorrenza poco lecita arriva da lontano e, precisamente, dalla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale che si è tenuta nel capoluogo francese nel lontano 1883 e che aveva lo scopo di assicurare che i diritti di proprietà industriale in uno stato membro venissero tutelati anche in tutti gli altri.

La convenzione è in vigore ancora oggi grazie anche all’aggiunta di nuovi articoli come il 10-bis (inserito nel 1925) che regola proprio gli atti di concorrenza sleale, ovvero “contrari agli usi onesti in materia industriale o commerciale”. L’idea è quella di vietare i comportamenti che generino confusione o le asserzioni false, volte a screditare l’attività di un concorrente, vietando anche le indicazioni studiate per trarre in inganno il consumatore sulla tipologia, il modo di fabbricazione e le caratteristiche delle merci.

Proprio ispirandosi a questo articolo, il legislatore italiano ha introdotto nel Codice Civile italiano l’articolo 2958, che dal 1942 disciplina quelli che sono i cosiddetti “atti di concorrenza sleale“.

Il primo comma dell’articolo è dedicato alla concorrenza sleale che avviene nel momento in cui una persona “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”. È questo il caso in cui un concorrente impiega un marchio molto simile per creare confusione, oppure quando si imitano gli slogan o la comunicazione pubblicitaria altrui per trarre un beneficio.

Allo stesso modo l’articolo cerca di punire chi realizza prodotti “look-alike”, ovvero molto simili a quelli di un altro marchio (di solito più noto), traendone beneficio e generando confusione tra i consumatori attraverso, ad esempio, l’impiego di confezioni che ricordano quelle dell’originale. Un caso molto noto ha riguardato l’imitazione della confezione che Barilla utilizzava per i propri tortellini della linea “Emiliane” da parte di un concorrente e che è stata esaminata nella sua interezza da parte del Tribunale competente, rilevando come le somiglianze di packaging tra le due confezioni abbia generato nei consumatori l’idea che i marchi fossero collegati tra loro.

Il secondo comma dell’articolo 2958 fa rientrare nei casi di concorrenza sleale le azioni di chi “diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.”.

Si tratta di un’occorrenza piuttosto comune e che può interessare dipendenti o ex dipendenti infedeli che forniscono ad altri informazioni commerciali che rischiano di essere impiegate per denigrare l’azienda. Senza contare i casi che riguardano lo spionaggio industriale vero e proprio e che permettono al concorrente di agire violando i brevetti o di contare su informazioni riservate come quelle su nuovi prodotti ancora in fase di studio.

Nel terzo comma, infine, risulta compreso “ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda” così da offrire all’azienda una tutela il più possibile completa.

Come agire per contrastare la concorrenza sleale?

In caso di sospetto l’azienda può contare su indagini aziendali svolte da un investigatore privato così da raccogliere prove documentali e fotografiche, fondamentali per l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Milano Investigazioni utilizza tecniche e tecnologie all’avanguardia per svolgere indagini sulla concorrenza sleale e lo spionaggio industriale nel rispetto della legge e, tramite il report investigativo finale fornito, permette all’azienda di contare su materiali utili per tutelarsi in tribunale e porre finalmente fine a comportamenti che rischiano di provocare danni d’immagine ed economici incalcolabili.